Art. 11

In vigore dal 1 lug 2002
1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo