Art. 11
In vigore dal 1 lug 2002
1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334#art-11