Art. 4

Finanziamento delle istanze ammesse al contributo

In vigore dal 5 set 1989
1. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle istanze presentate, determina con decreto motivato la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 22 giugno 1989 Il Ministro: RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 42
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