Art. 3
Valutazione delle proposte
In vigore dal 5 set 1989
1. La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvede all'istruttoria tecnica degli interventi proposti.
2. Le istanze di finanziamento devono essere valutate sulla base del contributo dell'intervento al risanamento ambientale in relazione sia alla gravità delle condizioni di inquinamento sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate dalle soluzioni tecniche prescelte, nonché sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.
3. I costi e/o i benefici indicati, che risultano sovra o sottostimati, possono essere opportunamente modificati, sentite le amministrazioni interessate, e l'ammontare del finanziamento conseguentemente adeguato.
Storico versioni
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