Art. 2

Presentazione delle istanze di finanziamento

In vigore dal 5 set 1989
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su proposta degli enti locali e loro consorzi, possono presentare istanza di finanziamento. 2. Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalità di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, nonché quelle previste dall' della legge 10 marzo 1976, n. 319. 3. A ciascun progetto sono allegati: a) apposita scheda, su modello predisposto unitamente ad una nota esplicativa dal Ministero dell'ambiente, compilata in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute in tale nota e con le indicazioni da essa prescritte, nonché con la certificazione della conformità della stessa alla documentazione tecnica e scientifica relativa; b) una relazione che indica le linee generali di sviluppo delle attività relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti, le eventuali connessioni tra detti interventi ed altri già realizzati, in corso di realizzazione o finanziati, nonché i motivi della scelta degli interventi proposti. 4. Nella scheda di cui al comma 3, lettera a), devono essere indicati: a) per gli interventi di cui all', comma 1, lettere a) e b), i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta; b) per gli interventi di cui all', comma 1, lettera c), l'ente responsabile della esecuzione delle opere previste.
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