Art. 3

In vigore dal 10 set 1988
Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformità dell'art. 4, par. 1 del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare gli imballaggi già stampati sui quali figura l'indicazione della precedente percentuale minima obbligatoria di latte scremato in polvere incorporata fino ad esaurimento degli stock di tali imballaggi, purchè indichino la nuova percentuale minima obbligatoria del latte scremato in polvere contenuto nel mangime attraverso un timbro apposto o etichetta incollata sull'imballaggio, fermo restando l'obbligo di indicare sul cartellino quanto prescritto all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 4 agosto 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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