Art. 2
In vigore dal 10 set 1988
Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è aggiunta la seguente frase:
"La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata".
Storico versioni
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