Art. 1
In vigore dal 10 set 1988
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 agosto 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 1986, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979;
Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88 del 1 giugno 1988;
Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria:
Decreta:
.
Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è sostituito dal seguente testo:
"Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamentò possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:
con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polverè;
con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellinò".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-08-04;365#art-1