Art. 7
In vigore dal 1 apr 1988
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 22 gennaio 1988
Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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