Art. 4
In vigore dal 22 ott 1993
1. I limiti di peso e dimensioni risultanti dalla legislazione vigente, se superiori a quelli previsti dalla direttiva n. 85/3/CEE e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE, n. 91/60/CEE e n. 92/7/CEE, si applicano soltanto ai veicoli immatricolati in Italia quando siano utilizzati per effettuare trasporti sul territorio nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-01-22;78#art-4