Art. 2
In vigore dal 22 ott 1993
1. Per quanto attiene alle masse ed alle dimensioni sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato I del decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, e successive modifiche e con il presente decreto.
Le tue annotazioni
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