Art. 7

In vigore dal 1 gen 1948
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
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Art. 7 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo