Art. 3

In vigore dal 1 gen 1948
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-3

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Art. 3 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo