Art. 4

In vigore dal 1 gen 1948
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-4

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Art. 4 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo