Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 51 quater

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

In vigore dal 1 lug 2018
1. Fatto salvo quanto stabilito dall' e gli effetti degli , il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
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Art. 51 quater Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno | Portale Normativo