Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo I›Capo I
Art. 51 quater
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
In vigore dal 1 lug 2018
1. Fatto salvo quanto stabilito dall' e gli effetti degli , il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-51-quater