Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 51 ter

Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

In vigore dal 1 lug 2018
1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-51-ter

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Art. 51 ter Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio — Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo | Portale Normativo