Art. 51 quater · Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 51 quater

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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

In vigore dal 1 lug 2018
1. Fatto salvo quanto stabilito dall' e gli effetti degli , il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
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