Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo II

Art. 742 bis

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-742-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo