Parte SECONDA›Libro XI›Titolo IV›Capo II
Art. 742 bis
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
In vigore dal 31 ott 2017
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-742-bis