Art. 742 bis · Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo II

Art. 742 bis

905 / 905

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-742-bis