Parte SECONDA›Libro XI›Titolo III›Capo II
Art. 729 bis
Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
In vigore dal 31 ott 2017
(Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere). 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-729-bis