Parte SECONDA›Libro XI›Titolo III›Capo I
Art. 726 bis
Notifica diretta all'interessato .
In vigore dal 9 ott 2001
(Notifica diretta all'interessato).
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-726-bis