Art. 726 bis · Notifica diretta all'interessato .
Parte SECONDALibro XITitolo IIICapo I

Art. 726 bis

871 / 905

Notifica diretta all'interessato .

In vigore dal 9 ott 2001
(Notifica diretta all'interessato). 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-726-bis