Parte SECONDALibro XITitolo IIICapo I

Art. 726 ter

Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

In vigore dal 31 ott 2017
(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-726-ter

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