Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo III

Art. 620

Annullamento senza rinvio

In vigore dal 3 ago 2017
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' in relazione a un reato concorrente; f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' in relazione a un fatto nuovo; g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona; h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello; l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-620

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