Parte SECONDA›Libro IX›Titolo III›Capo III
Art. 615
Deliberazione e pubblicazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli .
2. Se non provvede a norma degli , la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-615