Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 592

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento. 2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell' sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione. 3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto. 4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-592

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo