Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 588

Sospensione della esecuzione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. 2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-588

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