Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 590

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-590

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo