Parte SECONDA›Libro IX›Titolo I
Art. 590
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-590