Parte SECONDA›Libro VIII›Titolo III
Art. 556
Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
In vigore dal 8 giu 2001
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli , comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-556