Parte SECONDA›Libro VIII›Titolo II
Art. 553
Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
In vigore dal 30 dic 2022
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale )
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-553