Art. 553 · Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
Parte SECONDALibro VIIITitolo II

Art. 553

664 / 905

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

In vigore dal 30 dic 2022
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ) 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-553