Parte SECONDA›Libro VII›Titolo I
Art. 466
Facoltà dei difensori
In vigore dal 24 ott 1989
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori
hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-466