Parte SECONDALibro VITitolo V

Art. 463

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. 2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-463

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