Parte SECONDA›Libro VII›Titolo I
Art. 465
Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall' commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-465