Parte SECONDALibro VITitolo IV

Art. 457

Trasmissione degli atti

In vigore dal 24 ott 1989
1. Decorsi i termini previsti dall' comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell', al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell' comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-457

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