Parte SECONDALibro VITitolo III

Art. 452

Trasformazione del rito

In vigore dal 3 ago 2017
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall', il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli , commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all', comma 6-bis; nel caso di cui all', comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-452

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