Parte SECONDA›Libro VI›Titolo IV
Art. 456
Decreto di giudizio immediato
In vigore dal 4 apr 2024
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell' commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell' ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.
2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-456