Parte SECONDA›Libro V›Titolo X
Art. 437
Ricorso per cassazione
In vigore dal 4 mag 2001
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all', comma 1, lettere b), d) ed e).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-437