Art. 437 · Ricorso per cassazione
Parte SECONDALibro VTitolo X

Art. 437

531 / 905

Ricorso per cassazione

In vigore dal 4 mag 2001
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all', comma 1, lettere b), d) ed e).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-437