ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Parte SECONDA›Libro VI›Titolo IArt. 440 AbrogatoProvvedimenti del giudiceIn vigore dal 2 gen 2000Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-440