Parte SECONDALibro VTitolo IX

Art. 430

Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore .

In vigore dal 18 gen 2001
(Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-430

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