Parte SECONDA›Libro V›Titolo IX
Art. 430
517 / 905Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore .
In vigore dal 18 gen 2001
(Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore).
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-430