Parte SECONDALibro VTitolo IX

Art. 426

Requisiti della sentenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso previsto dall' comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-426

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