Parte SECONDA›Libro V›Titolo VI
Art. 387
Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
In vigore dal 17 set 2024
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-387