Parte SECONDA›Libro V›Titolo VI
Art. 383
Facoltà di arresto da parte dei privati
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall' ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-383