Art. 387 · Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
Parte SECONDALibro VTitolo VI

Art. 387

467 / 905

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

In vigore dal 17 set 2024
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-387