Parte SECONDALibro VTitolo III

Art. 346

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fermo quanto disposto dall', in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-346

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo