Art. 346 · Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
Parte SECONDALibro VTitolo III

Art. 346

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Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fermo quanto disposto dall', in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-346