Parte SECONDALibro VTitolo IV

Art. 350

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

In vigore dal 15 nov 2024
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall', sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell', e nei casi di cui all'. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell' comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell', comma 4. 4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'. 5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell', quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall' comma 3.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991, n. 259 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24), ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 350, settimo comma, limitatamente all' inciso "salvo quanto previsto dall' art. 503 comma 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-350

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