Parte SECONDA›Libro V›Titolo II
Art. 335 ter
Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-335-ter