Art. 335 ter · Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Parte SECONDALibro VTitolo II

Art. 335 ter

408 / 905

Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini

In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione. 2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-335-ter